Il Garante della Privacy dice:
No al social spam.
Per inviare proposte commerciali, ad esempio, è sempre necessario il consenso dei destinatari. Per questi motivi il Garante per la privacy ha vietato a una società l’ulteriore trattamento di indirizzi email senza consenso per attività di marketing [doc. web n. 7221917].
Il Garante non è nuovo a questi interventi e si è mosso su segnalazione di una società subissata di mail promozionali non richieste.
Dagli accertamenti, svolti presso la società dall’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Privacy della GdF, è emerso che la raccolta degli indirizzi di posta elettronica avveniva, oltre che con altre modalità, anche attraverso l’instaurazione di rapporti su Linkedin e Facebook o “pescando” contatti sui social.
Dobbiamo ricordarci che le Linee guida sull’attività promozionale ed il contratto allo spam, emanate il 4 luglio 2013, hanno disciplinato il fenomeno del “social spam”, rendendo illecito il trattamento degli indirizzi di posta elettronica raccolti dai social network ed utilizzati per fini commerciali.
Il Garante ha ribadito che gli indirizzi reperiti sui social network non possono essere usati liberamente e, soprattutto, non possono essere usati a fini commerciali, scardinando la tesi sostenuta dalla società, rea di aver inviato le mail commerciali, la quale sosteneva che la semplice iscrizione a social network (Facebook, Linkedin, ecc) implica il consenso all’utilizzo dei dati personali per l’attività di marketing effettuate da terze persone. La non liceità dell’uso dei dati presi dai social, o più in generale dal web, è dovuta al fatto che le funzioni sociali dei social network sono preordinate alla condivisione di informazioni e allo sviluppo di contatti professionali, e non alla commercializzazione di prodotti e servizi.Questa opinione è sostenuta anche da tutte le altre Autorità per la Privacy europee.
Quindi cosa rischia chi fa uso delle mail reperite sui social network per fini commerciali?
La società in oggetto ha preso una ingente sanzione amministrativa, comunemente chiamante multa, e il blocco dei trattamenti, cioè il divieto di utilizzare le mail fino ad oggi raccolte, costringendola a ricominciare la raccolta dei contatti mail secondo quanto previsto dalla normativa.