II Garante della Privacy risponde in modo chiaro a questo quesito Prima un estratto delle risposte del Garante e di seguito, ad ogni risposta, il mio commento.
1. Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione? NO. Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.[…]
Quindi il datore di lavoro non può chiedere ai dipendenti se si sono vaccinati, quindi nemmeno obbligarli a vaccinarsi.
2. Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?NO. Il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008).[…]
Quindi il datore di lavoro non può chiedere al medico competente (il cosiddetto medico del lavoro) quali dipendenti sono vaccinati oppure no. Da qui si deduce che il medico competente può/deve chiedere al dipendente se è vaccinato.
3. La vaccinazione anti covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario)?Nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale che, […] valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario […] trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell’ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008).In tale quadro solo il medico competente, […] può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).
Quindi nel caso di specifiche mansioni a rischio come gli operatori sanitari, il medico competente, valutato sia lo stato di salute del dipendente, nonché se ha effettuato o meno il vaccino, potrà decidere se cambiargli mansione e metterlo in un luogo di lavoro dove il rischio biologico è minore.